Impugnazione testamento lesione legittima

Come impugnare il testamento per lesione di legittima privandolo di efficacia.

Quando si apre una successione ereditaria, sia in presenza di un testamento (olografo, pubblico, segreto o speciale) che “ab intestato” (senza testamento), alcune persone vicine al testatore (figli, coniuge e ascendenti) hanno diritto per legge a una parte dell’eredità, chiamata “quota legittima” o “quota di riserva”. 

 

Questo diritto non può essere ignorato, nemmeno dalla volontà del testatore.

 

È noto che una delle questioni più difficili da risolvere a livello legale sono le “liti tra parenti per l’eredità”: alla base della maggior parte di queste c’è una vera o presunta “lesione di legittima”.

 

La quota di legittima o quota di riserva varia in base a quanti legittimari sono in vita al momento della morte del de cuius.

 

Cosa accade se a un erede legittimario vengono assegnati beni di valore inferiore alla sua quota legittima? Come può far valere il suo diritto? È sempre necessario impugnare il testamento?

Cos'è la Lesione di Legittima?

Accade frequentemente che, alla morte di un parente stretto (genitore, coniuge), gli eredi ritengano di aver ricevuto meno di quanto si aspettassero o che si rendano conto di aver ricevuto meno di qualcun altro; una condizione che provoca un senso di ingiustizia e frustrazione personale.

 

Ad esempio, può succedere che durante la sua vita, il de cuius (la persona della cui eredità si tratta) abbia fatto donazioni a favore di amici, parenti o enti, riducendo notevolmente il lascito ereditario. Oppure, che il testatore abbia espressamente previsto nelle sue ultime volontà che tutti i propri beni, o comunque la maggior parte di essi, vadano a una persona sola, oppure in beneficenza a un ente, un’organizzazione o altro istituto. 

 

Si parla di lesione di legittima quando l’erede legittimario non riceve in eredità ciò che gli spetta per legge.

Come si realizza la lesione di legittima?

Le modalità con cui può verificarsi la lesione di legittima sono principalmente due:

 

  1. Mediante testamento
  2. Mediante donazione

 

Nel caso della lesione di legittima attraverso il testamento, essa si manifesta quando il testatore distribuisce il suo patrimonio privilegiando eccessivamente un altro coerede o un terzo, sottraendo così al legittimario leso tutta o parte della sua quota di legittima.

 

Nel secondo caso, la lesione di legittima si verifica quando il de cuius è ancora in vita e compie donazioni a favore di un altro legittimario o di un terzo, privando così il legittimario della possibilità di ottenere il bene donato, che comunque viene incluso nel calcolo dell’asse ereditario per determinare l’entità delle quote dei legittimari.

 

In questi casi si verifica quella che viene comunemente definita “lesione della legittima”: la parte che per legge spetta ai parenti più stretti non è più disponibile, in tutto o in parte, per essere da loro ereditata.

Che cosa si può fare in caso di lesione della legittima?

Il primo passo è valutare l’entità della lesione. 

Per farlo, è essenziale ricostruire la vita del de cuius, analizzando le sue fonti di reddito, la destinazione di tali redditi, e il patrimonio mobiliare e immobiliare. Questo permette di verificare se siano state fatte donazioni a favore di altri soggetti che hanno causato la lesione di legittima.

Una volta accertata numericamente la lesione, è importante discutere con il proprio avvocato esperto in consulenza legale per eredità per comprendere come essa sia avvenuta e verificare se ci siano le basi giuridiche per contestare le donazioni o impugnare il testamento.

È anche necessario valutare se sia conveniente agire legalmente. 

In alcuni casi, infatti, potrebbe non essere conveniente procedere se la lesione è lieve e difficile da dimostrare. Prima di procedere in tribunale, è necessario tentare una trattativa stragiudiziale e, in caso di esito negativo, avviare una procedura di mediazione con l’assistenza di un avvocato. Questo può aiutare a trovare un accordo -ad esempio per una divisione ereditaria consensuale– evitando i lunghi tempi della giustizia civile.

Come impugnare il testamento per lesione di legittima

Il legittimario leso nei suoi diritti, che subisce la lesione di legittima e vuole far dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono i suoi diritti, può agire in giudizio con l’azione di riduzione per lesione di legittima.

Impugnazione per lesione di legittima: l’azione di riduzione

L’azione di riduzione ha la funzione di rendere inefficaci gli atti (disposizioni testamentarie o donazioni) che sono lesivi dei diritti dei legittimari: con questa azione i beni di cui il defunto ha disposto per testamento o mediante un atto di donazione tornano nel patrimonio ereditario, come se l’atto lesivo non fosse mai stato posto in essere, per poi essere trasmessi a favore dei legittimari stessi.

 

L’azione di riduzione si articola in tre fasi distinte, a seconda del momento e dei soggetti coinvolti:

 

  1. L’azione di riduzione propriamente detta, che mira a far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che superano la quota disponibile del de cuius.

 

  1. L’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, che ha lo scopo di recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei beneficiari, successivamente alla vittoria dell’azione di riduzione propriamente detta.

 

  1. L’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, con la stessa finalità recuperatoria dell’azione precedente, ma rivolta nei confronti di coloro che hanno acquistato dal beneficiario.



Quando è possibile l’impugnazione del testamento per lesione di legittima?

È possibile impugnare un testamento per lesione di legittima quando si verificano le seguenti condizioni:

  1. Presenza di Legittimari Lesi: i legittimari devono essere stati effettivamente lesi nella loro quota di legittima.
  2. Esistenza di un Testamento: Deve esserci un testamento che attribuisce quote inferiori alla legittima o esclude i legittimari.
  3. Mancato Accordo tra Eredi: Non si è riusciti a trovare un accordo amichevole tra gli eredi, a questo punto si potrà procedere con l’impugnazione del testamento ed agire per una divisione ereditaria giudiziale per sanare la lesione della legittima.

Cosa fare in caso di testamento lesivo della legittima

 Passo 1: Verifica della Lesione di Legittima  

 

Il primo passo consiste nel verificare se c’è stata una lesione di legittima. Questo richiede una valutazione legale della situazione ereditaria e del testamento del defunto. È importante analizzare:

– Il contenuto del testamento.

– La consistenza del patrimonio ereditario.

– La quota di legittima spettante ai legittimari.

 

 Passo 2: Tentativo di Composizione Amichevole  

 

Prima di intraprendere azioni davanti al giudice, è necessario tentare la composizione amichevole con gli altri eredi. Questo può avvenire attraverso:

 

Mediazione Familiare: Un mediatore può aiutare a facilitare un accordo tra gli eredi.

Accordi Stragiudiziali: Gli eredi possono stipulare un accordo scritto che riequilibra le quote ereditarie.

 

Questa alternativa riduce i tempi per ottenere quanto spetta al legittimario, ma richiede il consenso di entrambe le parti.

 

Qualora tali strade non portassero a un risultato, si dovrebbe valutare l’opportunità di intraprendere un giudizio civile per ottenere una pronuncia favorevole del Giudice o quantomeno per fare pressione alla controparte affinché si sieda al tavolo seriamente e giunga a un accordo che consenta di rimediare alla lesione di legittima subita.



 Passo 3: Azione di Riduzione  

 

Se non si riesce a trovare un accordo, il legittimario leso può procedere con l’impugnazione del testamento per lesione di legittima ed avviare un’azione di riduzione presso il tribunale competente.

Modalità di Riduzione per sanare la lesione di legittima

Riduzione delle disposizioni testamentarie. 

 

Qualora il testatore abbia fatto un testamento lesivo dei diritti di legittima, tutte le disposizioni testamentarie devono essere ridotte in modo proporzionale, nella misura necessaria a soddisfare i diritti del legittimario leso.

 

Pertanto, la riduzione ha ad oggetto, al contempo e in misura proporzionale sia  le disposizioni a titolo universale, che quelle a titolo particolare (i legati).

 

 Riduzione delle Donazioni. 

 

 

A volte può non bastare impugnare un testamento per lesione di legittima, per cui occorre procedere con la riduzione delle donazioni.

 

La riduzione delle donazioni è effettuata in modo regressivo: si parte dall’ultima donazione effettuata dal de cuius e, se necessario, si prosegue a ritroso.

Conseguenze dell'impugnazione per lesione di legittima

Reintegrazione della Quota di Legittima  

Se l’azione di riduzione ha esito positivo, il tribunale ordina la reintegrazione della quota di legittima lesa che si sostanzia in queste due fasi:

  • Riduzione delle Quote Assegnate agli Altri Eredi:

    Le quote attribuite agli altri eredi vengono ridotte proporzionalmente per reintegrare la legittima.

  •  Restituzione dei Beni:

    Dopo la riduzione, si procede alla restituzione dei beni per integrare la quota di legittima. I beni vengono restituiti liberi da gravami e ipoteche, salvo eccezioni. Se il donatario non può restituire il bene, il suo valore è detratto dalla massa ereditaria, riducendo proporzionalmente le quote di riserva.

    • Azione contro gli aventi causa dei beneficiari 

      Se il beneficiario ha alienato il bene e non può pagare l’equivalente, l’art. 563 c.c. permette al legittimario di agire contro gli aventi causa del beneficiario. Il terzo avente causa può pagare l’equivalente in denaro.
    • Divisione degli immobili 

      Se i beni coinvolti sono immobili, potrebbe essere necessaria una divisione. Se la divisione è possibile, si procede in natura. Altrimenti, si seguono le norme dell’art. 560 c.c., verificando se il valore dell’immobile supera il 25% della quota disponibile.

In quanto tempo si risolve la lesione di legittima?

Non esiste un tempo certo e definito per rimediare alla lesione di legittima. Ogni caso ha le sue particolarità e ogni individuo è guidato da aspirazioni, desideri e convinzioni che influenzano la conduzione della trattativa.

 

Come anticipato, se non si riesce a trovare un accordo bonario, è necessario instaurare un giudizio civile in Tribunale, complicando ulteriormente la questione.

 

La durata del processo dipende anche dall’efficienza del Tribunale e dell’ufficio del Giudice, fattori che possono allungare significativamente i tempi, dato che il sistema giuridico italiano è noto per la sua lentezza.

 

Le tempistiche per rimediare alla lesione di legittima sono influenzate anche dall’entità dell’attività istruttoria necessaria, come l’audizione di testimoni e lo svolgimento di perizie di stima, che possono richiedere variabile quantità di tempo.



Se questa realtà ti ha scoraggiato, sappi che spesso l’azione giudiziaria è usata come strumento di pressione sulla controparte. Di fronte alla prospettiva di un lungo processo, la controparte potrebbe preferire giungere a un accordo, abbandonando la causa e consentendoti così di rimediare alla lesione di legittima e vedere riconosciuto il tuo diritto ereditario.

Cosa fare?

Affrontare una questione di successione e garantire i propri diritti ereditari può essere un percorso complesso e stressante.

Le difficoltà di comprensione dei diritti effettivi, del calcolo delle quote, delle perizie e la lunghezza dei processi in Italia possono rappresentare un ostacolo significativo.

Tuttavia, con il supporto di un avvocato esperto in diritto delle successioni e in altri aspetti legali legati all’eredità, capace anche di fornire consulenza per il testamento olografo, è possibile far valere i propri diritti e ottenere ciò che spetta di diritto.

Non lasciare che l’incertezza e la complessità ti impediscano di proteggere i tuoi interessi. Contattaci oggi stesso per una consulenza con il nostro studio legale. Siamo qui per aiutarti a tutelare i tuoi diritti ereditari e ottenere per te il miglior risultato possibile.

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